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Disposizioni in materia di consulenti tecnici d’ufficio

Disposizioni in materia di consulenti tecnici d’ufficio

Intervento sul DDL 683 – Formazione dei CTU

L’ intervento si è concentrato esclusivamente sul DDL 683, in quanto i DDL 1065, 1068 e 1076 sono già stati trattati da autorevoli colleghi con rappresentanza nazionale.

Il DDL 683, nato prima degli altri, ha una finalità diversa: rappresenta un progetto pilota rivolto alle categorie di ingegneri, architetti e geometri, con l’obiettivo di migliorare la formazione giuridico-procedurale dei CTU, aspetto spesso trascurato ma cruciale per l’efficacia delle consulenze.

Attualmente, l’iscrizione all’albo CTU avviene tramite presentazione del curriculum al proprio ordine e successiva approvazione da parte del Tribunale, ma senza alcuna verifica delle competenze procedurali. Questo comporta difficoltà operative nelle CTU, soprattutto nella gestione del contraddittorio, nel rispetto delle fasi giuridiche e nella conduzione delle attività di campo.

Un esempio emblematico è l’accertamento tecnico preventivo (ex art. 696-bis c.p.c.), dove il CTU dovrebbe tentare una conciliazione. Tuttavia, molti consulenti non hanno né la preparazione né gli strumenti per gestire questo delicato compito, aggravando il carico della magistratura.

Il progetto pilota proposto nel DDL 683 prevedeva:

  • Percorso formativo di 200 ore, suddivise in:
    • 60–80 ore di teoria giuridico-procedurale,
    • Restanti ore di pratica sul campo affiancati da un CTU senior (tutor),
  • Verifica finale con esame svolto da una commissione composta da membri nominati dal Presidente del Tribunale e, possibilmente, integrata da un ente certificatore esterno specializzato nella certificazione delle competenze dei consulenti tecnici forensi.

 

Tale approccio consentirebbe:

  • L’inserimento di consulenti realmente preparati sia dal punto di vista tecnico che procedurale,
  • L’alleggerimento del carico dei giudici,
  • Una maggiore efficacia nelle fasi di ATP e merito.

In conclusione

si propone che l’iscrizione all’albo dei CTU possa avvenire previo superamento di un esame certificato, con il riconoscimento delle competenze giuridico-procedurali acquisite, senza entrare nel merito delle competenze specialistiche. Questo modello potrebbe rappresentare un valido riferimento anche per altre professioni e tribunali, rafforzando il ruolo e l’efficacia della consulenza tecnica forense.

Salvatore Correale
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