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Le CTU attivate in seguito a lavori da SUPERBONUS (L.77/220)

Le CTU attivate per i lavori eseguiti ai sensi del cosiddetto superbonus (L.77/2020)

Contesto

Le CTU riguardano sostanzialmente cantieri non ultimati per i quali sono state depositate le comunicazioni di fine lavori con dichiarazioni non veritiere che hanno fatto maturare la totalità dei benefici fiscali (i crediti).

Altri casi riguardano sempre procedure giudiziarie attivate per lavori ultimati di superbonus ma non eseguiti a regola d’arte e quindi soggetti a vizi e difetti esecutivi.

Conclusioni

    1. Il CTU in primo luogo, deve chiedere al Giudice di poter inserire nel quesito la valutazione dei vizi e difetti del cantiere

    2. In alternativa, se le opere non fossero state ultimate, valutare il maggior costo necessario per emendare le problematiche generate dal fermo cantiere e/o dagli eventuali malfunzionamenti e/o difformità degli impianti realizzati.

    3. Il CTU è un pubblico ufficiale e deve assolutamente relazionare in merito agli illeciti accertati e quindi alle maggiori somme incassate, individuando anche le responsabilità (che in questo caso sono di natura penale).

    4. Il CTU deve essere di ausilio al Giudice chiedendo che il quesito sia esteso, nel caso in cui il cantiere non sia stato ultimato, anche ad ulteriori valutazioni che possono comportare la nomina di un ausiliario esperto in materia fiscale. O di un esperto in materia strutturale nel caso sia stato attivato un super-sismabonus.

Esito

La CTU può determinare una sanatoria amministrativa in caso di difformità esecutive da parte dell'impresa; una revoca dell'agevolazione del Superbonus in caso di maturazione crediti su lavori non ultimati, far decadere tutti i benefici fiscali, ecc. 

Contesto e metodologia

  • Le CTU attivate per i lavori eseguiti ai sensi del cosiddetto superbonus (L. 77/2020), generalmente procedure di ATP, riguardano sostanzialmente cantieri non ultimati per i quali sono state depositate le comunicazioni di fine lavori con dichiarazioni non veritiere che hanno fatto maturare la totalità dei benefici fiscali (i crediti).
  • Altri casi riguardano sempre procedure giudiziarie attivate per lavori ultimati di superbonus ma non eseguiti a regola d’arte e quindi soggetti a vizi e difetti esecutivi.
  • Nel primo caso il ruolo del CTU designato è molto delicato.
    Spesso le parti ricorrenti non dichiarano che i lavori non siano stati ultimati, e chiedono al Giudice la valutazione dei vizi e difetti esecutivi. Si cela anche tutta la problematica dei crediti che sono transitati (ed in parte venduti) sui cassetti fiscali dei general contractor o dei committenti.

    Ma se le dichiarazioni di fine lavori sono false e quindi i lavori non sono stati ultimati non era possibile presentare il SAL finale, la dichiarazione finale depositata all’Enea e tanto meno la comunicazione di fine lavori all’Agenzia delle entrate. 

    Far maturare crediti fiscali Superbonus su lavori non ultimati comporta il rischio di revoca dell'agevolazione, l'obbligo di restituire i crediti già ceduti/utilizzati, l'applicazione di sanzioni (30%) e interessi, oltre al possibile contenzioso con l'impresa per inadempimento contrattuale. La spettanza del bonus è legata all'effettiva realizzazione degli interventi finali.

Attività del CTU

Come deve comportarsi il CTU in questi casi?
  • In primo luogo, deve chiedere al Giudice di poter inserire nel quesito la valutazione dei vizi e difetti del cantiere eseguito ed in alternativa, cioè se le opere non fossero state ultimate, di valutare il maggior costo necessario per emendare le problematiche generate dal fermo cantiere e/o dagli eventuali malfunzionamenti e/o difformità degli impianti realizzati (argomento molto ostico quando gli impianti sono parzialmente realizzati). Questo perché non è corretto valutare i vizi e difetti di un cantiere non ultimato.
    Diverso è il discorso delle difformità. Se dovessero essere accertate sussistenti delle difformità esecutive, ad esempio rispetto al progetto, le stesse dovranno essere quantificate valutando o la messa in pristino o l’eventuale sanatoria amministrativa.
  • Nella maggior parte dei casi, qualora il cantiere non risulti ultimato, si configura la problematica secondo cui l’impresa esecutrice e/o il general contractor hanno percepito corrispettivi superiori al valore delle lavorazioni effettivamente eseguite, proprio in virtù del fatto che la liquidità versata dal committente, sommata ai crediti fiscali (totali) incassati impropriamente dagli esecutori, supera il valore dei lavori edili ed impiantistici eseguiti.
  • Il CTU deve assolutamente, a questo punto, relazionare in merito agli illeciti e quindi alle maggiori somme incassate, individuando anche le responsabilità (in questo caso sono di natura penale) che in genere sono in capo al procuratore incaricato per la chiusura della CILA-S, al tecnico per l’emissione delle asseverazioni tecniche ENEA ed al commercialista per il visto di conformità fiscale.

Altro possibile contesto che richiede valutazioni del CTU

Mancanza del doppio salto di classe energetica
  • Domanda: Cosa succede se in un cantiere ove si è accertato che i lavori non siano stati ultimati non sussista il doppio salto di classe energetica che è un presupposto obbligatorio per i lavori di super ecobonus? 
  • Il CTU deve valutare anche questo aspetto perché in questo caso potrebbero decadere anche tutti i benefici fiscali.
    Per esperienza questi temi sulle irregolarità emergono solo quando la CTU è stata attivata, in quanto i ricorrenti e/o attori che attivano una procedura giudiziaria per i lavori superbonus non si autodenunciano.
    Il Giudice, soprattutto in un ATP, letto l’atto di ricorso non può valutare quali siano le reali problematiche del contenzioso e generalmente nel quesito le limita all’esame dei vizi e difetti costruttivi ed alle opere di emendamento.
    Il CTU deve essere di ausilio al Giudice
    chiedendo che il quesito sia esteso, nel caso che il cantiere non sia stato ultimato, anche ad ulteriori valutazioni che possono comportare anche la nomina di un ausiliario esperto in materia fiscale o di un esperto in materia strutturale se è stato attivato un super-sismabonus. 
Il CTU è un Pubblico Ufficiale e deve correttamente relazionare gli illeciti che avrà accertato sussistenti.

Considerazioni

  • La domanda sorge spontanea: Conviene attivare ricorsi di ATP di lavori superbonus non ultimati e che hanno fatto maturare crediti fiscali illeciti quando è palese che in presenza di irregolarità il CTU deve denunciarle?
  • I casi più frequenti riguardano condomini (soprattutto minimi) che hanno ancora i ponteggi montati, porzioni di cappotti ormai ammalorati e opere (generalmente impiantistiche e serramentistiche) non realizzate rispetto a quanto contrattualizzato. L’impresa e/o il general contractor sono spariti nel nulla o lamentano problemi economici. È giusto che i condomini, perché non hanno alternative, chiedano il risarcimento dei danni attivando generalmente un ATP. Il CTU in questi casi è giusto che valuti i crediti fiscali che hanno incassato imprese e professionisti da confrontare con quanto realizzato e con lo stato di danno causato con il fermo cantiere. 

CTU in ambito superbonus per interventi realmente ultimati

  • Per quanto riguarda invece le CTU nell’ambito del superbonus per interventi realmente ultimati, la consulenza si limita alle canoniche verifiche di vizi, difetti e difformità costruttive, con valutazioni economiche (stima) degli emendamenti ed in mancanza stima del deprezzamento per il minor valore
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Category
Accertamenti, Contenziosi civili, Perizie tecniche, Valutazioni tecniche
Tags
ctu, lavori, superbonus